DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2001, n. 254 - Regolamento recante criteri e modalita' per la costituzionedi fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Coming into Force18 Luglio 2001
Enactment Date24 Maggio 2001
Published date03 Luglio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/03/001G0311/CONSOLIDATED/20200716
Official Gazette PublicationGU n.152 del 03-07-2001
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza, del 23 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Personalita' giuridica delle fondazioni e finalita'

  1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, le universita' statali, di seguito denominate enti di riferimento, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. Anche la Conferenza dei rettori delle universita' italiane puo', per le stesse finalita', promuovere la costituzione di dette fondazioni.

  2. Le fondazioni hanno sede, di norma, nel territorio del comune ove e' istituita la sede principale degli enti di riferimento.

  3. Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

  4. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini di lucro ed operano esclusivamente nell'interesse degli enti di riferimento.

  5. Gli enti di riferimento esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attivita' delle fondazioni con l'interesse degli enti medesimi.

  6. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto di principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione.

Art 2.

Tipologie di attivita' attribuibili alle fondazioni

  1. Le fondazioni possono svolgere, a favore e per conto degli enti di riferimento, una o piu' delle seguenti tipologie di attivita', secondo quanto previsto dai rispettivi statuti:

    1. l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;

    2. lo svolgimento di attivita' strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:

    1) alla promozione e sostegno finanziario alle attivita' didattiche, formative e di ricerca;

    2) alla promozione e allo svolgimento di attivita' integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;

    3) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;

    4) alla promozione e supporto delle attivita' di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;

    5) alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione degli enti di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attivita' istituzionale degli enti di riferimento;

    6) alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialita' originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;

    7) al supporto all'organizzazione di stages e di altre attivita' formative, nonche' ad iniziative di formazione a distanza.

  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 le fondazioni possono, fra l'altro:

    1. promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;

    2. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

    3. amministrare e gestire i beni di cui abbiano la proprieta' o il possesso, nonche' le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;

    4. sostenere lo svolgimento di attivita' di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento;

    5. promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalita', nonche' a strutture...

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