DECRETO RETTORALE 1 agosto 2011 - Emanazione del nuovo Statuto. (11A11616)

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto pareggiato di Magistero «Maria Ss. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 1991, relativo alla trasformazione in Libera universita' «Maria Ss. Assunta» (LUMSA) e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto rettorale 24 agosto 2005, n. 53 e successive modificazioni di approvazione del vigente statuto;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il parere del senato accademico del 16 giugno 2011;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2011 che ha approvato il nuovo statuto della LUMSA;

Vista la nota ministeriale n. 3292 del 30 giugno 2011, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha fatto pervenire le osservazioni in merito al sopra menzionato statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2011 che ha recepito le ossevazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed ha adeguato lo statuto;

Decreta:

E' emanato lo statuto della Libera universita' Maria Ss. Assunta allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto

Allegato

STATUTO LUMSA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione, caratteri e sede

  1. La Libera Universita' Maria Santissima Assunta (LUMSA) e' una universita' italiana non statale, di ispirazione cattolica. E' stata istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e successive modificazioni, su iniziativa della Santa Sede per mezzo del Vicariato di Roma come ente fondatore, ha personalita' giuridica ed e' retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria, in quanto compatibili con la sua peculiarita' e rilascia titoli di studio con valore legale.

  2. La Santa Sede, anche per mezzo dell'ente fondatore, assicura il perseguimento delle finalita' istituzionali della LUMSA e concorre, con l'Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura, a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni.

  3. L'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha il compito di curare l'organizzazione e la gestione amministrativa della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.

  4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente e dalle norme del presente Statuto.

  5. La LUMSA non persegue fini di lucro e impiega le proprie risorse per lo sviluppo dell'universita' e per le finalita' previste dal presente Statuto.

  6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA e' esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.

  7. L'Universita' puo' stipulare convenzioni o concludere accordi con altre universita', con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse.

  8. L'universita' puo' costituire o puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

  9. La sede legale della LUMSA e' in Roma, via della Traspontina n. 21, nell'immobile appositamente costruito e dalla Santa Sede destinato al perseguimento delle finalita' dell'universita'.

  10. La LUMSA svolge le proprie attivita' anche in altre sedi determinate dal Consiglio di amministrazione.

  11. Il Regolamento generale dell'Universita' puo' stabilire forme di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate e per i poli di didattica decentrata.

    Art. 2

    Finalita'

  12. La LUMSA promuove, sulla base dei principi cristiani, della tradizione cattolica e dei principi costituzionali, l'indagine della verita' mediante lo studio e la ricerca; il rinnovamento della cultura e della scienza; la cura e la diffusione del sapere, l'educazione integrale della persona e la difesa della comunita' umana, il dialogo interculturale e interreligioso.

  13. La LUMSA, in particolare:

    1. contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi, per il bene comune;

    2. fornisce ai giovani una qualificata formazione culturale e civile per prepararli ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e all'assunzione di responsabilita' nella societa';

    3. favorisce la qualita' e l'innovazione nell'attivita' didattica; promuove la ricerca interdisciplinare e la diffusione dei suoi risultati;

    4. forma insegnanti per le scuole di ogni ordine e grado e sviluppa la ricerca educativa;

    5. favorisce l'aggiornamento e la formazione continua degli adulti;

    6. aiuta i bisognosi e i meritevoli nello studio e nella ricerca;

    7. incentiva la pace e la cooperazione universitaria tra i popoli;

    8. accoglie studenti e professori da altre parti del mondo favorendo lo scambio di esperienze e il riconoscimento dei rispettivi curricula;

    9. instaura ed intrattiene rapporti con enti ed organismi europei ed extraeuropei che operano per le medesime finalita' con particolare riguardo alle universita' e alle accademie di ispirazione cattolica;

    10. cura la partecipazione degli studenti e dei docenti alla vita accademica, anche attraverso la promozione e il sostegno ad attivita' sportive, artistiche e ricreative;

    11. garantisce nel rispetto della propria identita' e dei principi costituzionali, parita' e pari opportunita' tra uomini e donne; rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta e si impegna a contrastare ogni forma di violenza morale e psichica; adotta e promuove le misure necessarie ad assicurare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.

    Art. 3

    Autonomie e liberta'

  14. Nell'ambito del proprio ordinamento e dei principi della Costituzione italiana, l'universita' garantisce ai singoli docenti e ricercatori la liberta' accademica, nel rispetto dei diritti dell'individuo e della comunita'; garantisce la liberta' di insegnamento e di ricerca.

  15. L'attivita' d'insegnamento e di ricerca presso la LUMSA comporta, in riferimento a quanto espresso all'Art 2, il rispetto dei principi ispiratori e delle finalita' dell'Universita'.

  16. La nomina del personale accademico e di ricerca di ruolo e' subordinata al nulla osta del Cardinale Vicario di Roma in qualita' di rappresentante dell'ente fondatore.

    Art. 4

    Titoli di studio

  17. La LUMSA rilascia i titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

  18. La LUMSA rilascia altresi' certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di alta formazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria.

    Art. 5

    Personale accademico e di ricerca

  19. Il personale accademico e di ricerca dell'Universita' e' composto da professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo, reclutati secondo le norme universitarie vigenti e, per i contratti di diritto privato, anche sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio del merito e della valutazione comparativa.

  20. Al personale accademico e di ricerca di ruolo si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la natura giuridica e istituzionale della LUMSA, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico vigenti per i professori e i ricercatori delle universita' statali.

  21. Le incompatibilita' per il personale accademico e di ricerca dell'Universita' sono regolate dalla normativa vigente.

  22. La dotazione organica del personale accademico e di ricerca di ruolo dell'Universita' e' determinata nella misura massima di 120 unita', superabile soltanto previa verifica della copertura finanziaria. L'articolazione interna per ruoli e per fasce e' stabilita dal Consiglio di amministrazione. L'Universita', nell'ambito del Piano triennale di sviluppo (PTS), vincola le risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti di ruolo disponibili al reclutamento di personale accademico e di ricerca che nell'ultimo triennio non ha prestato servizio, o non e' stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell'Universita' stessa.

  23. Il Consiglio di amministrazione, puo' stipulare contratti di insegnamento e/o di ricerca di diritto privato, aventi ad oggetto prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre universita' o studiosi, cultori della materia, anche stranieri.

  24. Il trattamento economico del personale accademico e di ricerca a contratto e la disciplina della sua attivita' sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

  25. Ai fini del trattamento di quiescenza si applicano, oltre alle disposizioni specifiche per il personale docente di ruolo, la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la legge 8 agosto 1995 n. 335 e la legge 27 dicembre 1997 n. 449.

  26. Il personale di cui al precedente comma e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza...

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