Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, che individuano i lavoratori obbligatoriamente iscritti all'Ente e, ai fini del finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto Ente, prevedono il versamento di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione percepita da ciascuno iscritto per le attivita' espletate; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 che, fra le categorie da iscrivere obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, menziona i cantanti lirici e di musica leggera; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionabili per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo; Visto l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha posto quale finalita' da perseguire la riduzione del contenzioso contributivo riguardante le categorie di cui al citato art. 3 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ivi compresa la categoria dei cantanti; Rilevato che solo per alcune figure professionali, impegnate nelle incisioni fonografiche per la produzione di dischi e di altri supporti del suono, vengono fissate ad opera dei contratti collettivi i compensi spettanti per lo svolgimento di tale attivita' e che, invece, per la categoria dei cantanti, di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.

708, ugualmente impegnata nelle predette incisioni, e' consolidata l'assenza di una contrattazione collettiva di...

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