Funzione retributiva della pena e sospensione condizionale per gli ultra settantenni

AutoreDaniela Pelizzari
Pagine597-599

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@1. La funzione retributiva della pena e le altre funzioni secondarie.

La prima e più antica funzione che fu attribuita alla sanzione penale è senz'altro quella retributiva o afflittiva. Con essa veniva perseguito lo scopo di punire il soggetto che aveva commesso il reato in quanto, ritenuto libero di scegliere fra il bene ed il male, aveva scelto il male. Principio fondamentale era quindi quello del libero arbitrio. Caratteristiche fondamentali della pena erano in questo caso la proporzione della stessa alla gravità dei fatti commessi ed al grado di colpevolezza.

Alcuni autori hanno addirittura paragonato la teoria retributiva della pena all'antichissima (e primitiva) legge del taglione: occhio per occhio dente per dente.

Risulta chiaro che la nostra evoluta società non può e non deve accettare una tale concezione che finisce con il riconoscere alla sanzione penale una sorta di vendetta che la collettività mette in atto nei confronti di coloro che hanno commesso un reato. La eccessiva severità di tale tesi viene in evidenza nel momento in cui si è in presenza dei cosiddetti «reati bagatellari»: quale desiderio o necessità di vendetta si può provare nei confronti di chi commette il reato di pascolo abusivo, magari su un terreno non altrimenti utilizzato?

Nonostante le numerose critiche a tale concezione, il nostro ordinamento pur senza accoglierla espressamente dà segni di attaccamento ad essa: il Codice Rocco conteneva in sè un compromesso tra questa teoria e le più recenti concezioni che tendevano alla prevenzione degli illeciti.

La Costituzione si è ulteriormente allontanata da tale rigore tendendo a valorizzare la funzione rieducativa della pena. L'art. 27 Cost. - tra l'altro - sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È stata inoltre abolita la pena di morte.

Nessun cenno alla funzione retributiva che non può comunque esser rinnegata in toto: il comune sentire impone allo Stato di punire chi ha violato la legge, in proporzione alla gravità del reato ed al grado di colpevolezza, da qui la previsione dei minimi e massimi edittali e di tutti quegli istituti che consentono di modulare l'irrogazione della sanzione e rapportarla al caso concreto.

La pena dovrebbe poi avere la funzione di consentire il ravvedimento del reo (c.d. emenda). Purtroppo non sempre l'espiazione della pena permette il ravvedimento spirituale, ciò soprattutto a causa del grave degrado in cui i carcerati devono scontare la pena.

Si pongono su un diverso piano le teorie general preventiva e special preventiva.

La funzione è quella di creare un deterrente al reiterarsi del comportamento criminoso. Occorre tuttavia rapportare al singolo l'efficacia e l'operatività delle diverse funzioni della pena. Ragionando in modo estremamente teorico infatti, la pena dovrebbe costituire la soluzione «assoluta» contro la piaga della criminalità. In realtà le reazioni possono essere molto differenti: una parte della collettività può ritenere il rischio della punizione irrilevante, questi soggetti comunque non commetterebbero reati riconoscendosi nei valori dettati dalla legge; altra parte pur sentendo l'impulso di delinquere si può sentire scoraggiata dalla possibilità di incorrere in una punizione; un'altra parte invece non si lascia spaventare, totalmente incapace di reprimere i propri impulsi antisociali 1.

Dopo questo breve esame delle differenti funzioni che possono attribuirsi alla pena, parrebbe possibile affermare, in linea tra l'altro con le principali correnti dottrinarie, che il nostro ordinamento in realtà non si ispira ad una singola concezione della funzione della sanzione penale. In esso ritroviamo cenni alla funzione retributiva, cenni alla funzione special preventiva e general preventiva nonché cenni alla funzione rieducativa della pena. Quest'ultima, tra l'altro, meritevole di...

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