La responsabilità penale del (falso) psicoterapeuta, tra antiche questioni dogmatiche e nuovi scenari giurisprudenziali

AutoreAntonino Di Maio - Donato La Muscatella - Stefano Lionetti
Pagine64-73
162
giur
2/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
8. Con ricorso per motivi nuovi depositato il 16 febbra-
io 2017, i difensori dell’imputata lamentano la violazione
di legge e di Convenzione E.D.U., avendo la Corte terri-
toriale, a proposito del reato di circonvenzione, ribaltato
la pronuncia assolutoria del primo grado (fondata sulla
mancanza di prova certa rispetto agli elementi costitutivi
della condizione psichica della vittima e alla sussistenza
di comportamenti di induzione) sulla base di una rinno-
vata lettura della prova dichiarativa offerta dalla persona
offesa, senza procedere previamente alla rinnovazione del
relativo atto istruttorio.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 3
c.p.p., attesa l’inammissibilità dei motivi tempestivamente
dedotti.
Peraltro, secondo recente e condiviso arresto giurispru-
denziale di legittimità, neppure sussistono i presupposti
per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appel-
lo qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria
di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezza-
mento in ordine all’attendibilità di una prova orale ritenuta
in primo grado non attendibile, bensì in misura determi-
nante su elementi esterni alle dichiarazioni della persona
offesa non considerati nella decisione di primo grado (sez.
V, n. 45847 del 28 giugno 2016, rv. 268470); e, nella fattispe-
cie, nessuna diversa valutazione sulla attendibilità della
C. è stata operata, trattandosi di pronuncia fondata sulla
lettura complessiva e coordinata di ulteriori risultanze, già
acquisite ma sottovalutate dal primo giudice.
9. Tutto ciò comporta l’inammissibilità delle impugna-
zioni per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali non-
chè al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i prof‌ili di colpa emergenti
dai ricorsi, si determina equitativamente in Euro 1500,00,
oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle
costituite parti civili.
10. La natura dei fatti rende opportuno, in caso di dif-
fusione della sentenza, l’oscuramento dei dati relativi alle
persone offese. (Omissis)
LA RESPONSABILITÀ PENALE
DEL (FALSO) PSICOTERAPEUTA,
TRA ANTICHE QUESTIONI
DOGMATICHE E NUOVI
SCENARI GIURISPRUDENZIALI
di Antonino Di Maio, Donato La Muscatella,
Stefano Lionetti
SOMMARIO
1. La vicenda processuale. 2. La disciplina dell’ordinamento
professionale dello psicologo. 3. Una premessa dogmatica;
3.1) L’interesse protetto. 3.2) La natura della fattispecie pe-
nale. 3.2.1) I soggetti. 3.2.2) Il fatto tipico. 4. Verso una (pos-
sibile) riforma dell’illecito penale? 5. Rif‌lessioni conclusive.
1. La vicenda processuale
Le rif‌lessioni che s’andranno a svolgere possono pren-
dere le mosse da un recente (non inedito) approdo della
giurisprudenza di legittimità.
Con la sentenza n. 16566 infatti, depositata il 7 marzo
2017, gli Ermellini si sono tornati a pronunciare sul ruolo
dei professionisti del c.d. settore psy (psicologi e psicote-
rapeuti), operanti in contesti che hanno visto il prolife-
rare di f‌igure di diff‌icile inquadramento (ad esempio, in
relazione al c.d. counseling), e, talvolta, di soggetti che
confondono capacità empatiche e preparazione professio-
nale, sollievo emotivo e risultati terapeutici.
La II Sezione si esprime sul punto, peraltro, nell’am-
bito di una decisione strutturata, che presenta molteplici
prof‌ili di rilevanza e si distingue per chiarezza espositiva e
livello di approfondimento delle questioni.
Procediamo con ordine, tuttavia, a partire dai connota-
ti del giudizio a quo.
L’inchiesta nasce in relazione all’operato di una donna,
che s’era proposta a diversi “pazienti”, a pagamento, per
percorsi di sostegno emotivo, mediante attività che spazia-
vano dai colloqui con metodo psicoanalitico all’effettuazio-
ne di disegni, dal racconto dei sogni all’ipnosi. All’imputata
s’ascrivevano i delitti di circonvenzione di incapace ed
esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta.
I gradi di merito si concludevano con la parziale riforma
– che accoglieva, ai soli effetti civili, l’impugnazione delle
parti offese – dell’assoluzione per la prima imputazione e
la conferma della condanna per esercizio abusivo della pro-
fessione, relativamente alle condotte non ancora prescritte.
Era integralmente rigettato, al contrario, l’appello
della difesa, che proponeva, quindi, articolato ricorso per
Cassazione, con il quale denunciava: erronea applicazione
della legge penale, per violazione del principio di determi-
natezza e tassatività in relazione a norme penali in bian-
co e, in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione
del reato, circa l’insussistenza di atti tipici oltre il 2001,
con conseguente nullità della provvisionale concessa per
tali fatti; violazione di legge e carenze di motivazione, per
avere la Corte territoriale affermato la responsabilità per
circonvenzione di incapace sulla scorta di mere congettu-
re; vizio di motivazione, circa la prova del danno – e del
relativo nesso causale – liquidato in via provvisionale, e la
sussistenza di pregiudizi patrimoniali in capo ai congiunti
della circumvenuta, in realtà, già integralmente risarciti.

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