DECRETO 1 luglio 2002, n. 197 - Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce a decorrere dall'anno 2001 un contributo statale a favore dei comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D; Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 64 della legge n. 388 del 2000 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 64; Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.); Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del decreto

  1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina

    1. i criteri e le modalita' per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; b) i criteri e le modalita' per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei comuni che beneficiano del contributo statale di cui alla lettera a) ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del trenta per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alla premesse

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

    "3. Con decreto ministeriale possono...

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