PROVVEDIMENTO 27 giugno 2005 - Disciplina delle modalita' di rendicontazione delle somme riscosse, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 27 giugno 2005

Disciplina delle modalita' di rendicontazione delle somme riscosse, ai sensi

dell'articolo 12 della

27 dicembre 2002, n. 289, di invio dei relativi flussi informativi e di

definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

IL DIRETTORE dell'Agenzia In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

  1. Modalita' di invio dei flussi informativi relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    1.1. Relativamente ai ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane, i concessionari del servizio nazionale della riscossione trasmettono, in via telematica, le informazioni relative alle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei dati forniti ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

    1.2. Relativamente ai ruoli diversi da quelli indicati al punto 1.1, i concessionari trasmettono le predette informazioni agli uffici che hanno emesso tali ruoli, con le modalita' e nei termini definiti d'intesa con gli stessi uffici.

    1.3. Le informazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. Modalita' di definizione dei rapporti contabili connessi alla chiusura dei carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    2.1. Le amministrazioni che hanno ricevuto le informazioni di cui al punto 1, previa verifica della regolarita' della definizione effettuata ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n.

    289, adottano i conseguenti provvedimenti di annullamento dei relativi carichi di ruolo.

    2.2. In caso di versamento insufficiente o tardivo ai fini del perfezionamento della definizione di cui all'art. 12 della legge n.

    289 del 2002, le somme riscosse sono considerate quale pagamento a titolo di acconto dell'importo iscritto a ruolo.

    Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Motivazioni.

    L'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede la possibilita' di definire i carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per...

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