REGOLAMENTO 9 giugno 2011 - Politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione. (Regolamento n. 39). (11A08002)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 5, comma 2, il quale prevede che l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese;

Considerata la necessita' di dettare disposizioni in materia di politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione coerenti con la sana e prudente gestione delle imprese e la stabilita' dei mercati;

Ritenuta la necessita' di tenere conto, nella definizione di tali disposizioni, dei principi adottati in sede internazionale in materia di remunerazioni nel settore finanziario, incluse le raccomandazioni della Commissione europea n. 2009/384/CE e n. 2009/385/CE del 30 aprile 2009;

A d o t t a il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Principi generali)

Art. 5 (Gruppi) Titolo II - PROCESSI DECISIONALI IN MATERIA DI POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Art. 6 (Ruolo dell'assemblea)

Art. 7 (Ruolo del consiglio di amministrazione)

Art. 8 (Comitato remunerazioni)

Art. 9 (Consulenti esterni)

Art. 10 (Sistema di amministrazione dualistico) Titolo III - POLITICHE DI REMUNERAZIONE Capo I - Remunerazione degli amministratori

Art. 11 (Bilanciamento delle componenti fisse e variabili)

Art. 12 (Fissazione e misurazione dei risultati)

Art. 13 (Pagamento della componente variabile)

Art. 14 (Remunerazioni basate su strumenti finanziari)

Art. 15 (Importi erogati in caso di anticipata cessazione dall'incarico) Capo II - Remunerazione degli organi di controllo

Art. 16 (Limiti alle remunerazioni variabili per gli organi di controllo) Capo III - Remunerazione del personale

Art. 17 (Disposizioni generali)

Art. 18 (Comunicazione interna)

Art. 19 (Struttura della politica di remunerazione del personale)

Art. 20 (Remunerazione delle funzioni di controllo interno e dell'attuario incaricato) Capo IV - Remunerazione di altri soggetti

Art. 21 (Intermediari assicurativi e riassicurativi)

Art. 22 (Fornitori di servizi esternalizzati) Titolo IV - VERIFICHE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Art. 23 (Verifica delle politiche di remunerazione) Titolo V - OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Art. 24 (Informativa all'assemblea) Titolo VI - VIGILANZA DELL'ISVAP

Art. 25 (Vigilanza dell'ISVAP)

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 (Pubblicazione)

Art. 27 (Entrata in vigore)

Art. 1

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 191, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 2

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «capogruppo»: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall'art. 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;

    2. «componente variabile»: la componente della retribuzione concessa sulla base dei risultati conseguiti, comprensiva di bonus, premi e altre forme incentivanti;

    3. «funzioni di controllo interno»: le funzioni di internal audit, di risk management e di compliance di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;

    4. «gruppo assicurativo»: il gruppo di societa' di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;

    5. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    6. «personale»: i direttori generali, i dirigenti con compiti strategici, i responsabili e il personale di livello piu' elevato delle funzioni di controllo interno e le altre categorie del personale, la cui attivita' puo' avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione identificano, formalizzando e motivando le relative scelte, le categorie di soggetti la cui attivita' puo' avere tale impatto, tenendo conto, tra l'altro, della posizione rivestita, del grado di responsabilita', del livello gerarchico, dell'attivita' svolta, delle deleghe conferite, dell'ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilita' di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti;

    7. «societa' quotate»: le societa' quotate ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 3

    Ambito di applicazione

  3. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e, nei limiti della compatibilita' con la loro organizzazione, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

  4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano tenendo conto della natura, delle dimensioni e delle caratteristiche operative dell'impresa. Rilevano a tal fine, tra l'altro, la natura e il numero dei rami assicurativi esercitati, l'ammontare dei premi e delle riserve tecniche, l'assetto proprietario, l'appartenenza a un gruppo, la quotazione su mercati regolamentati.

  5. Le scelte che le imprese effettuano sulla base dei criteri di cui al comma 2 sono adeguatamente formalizzate e motivate.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 4

    Principi generali

  6. Le imprese adottano politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione del rischio e in linea con gli obiettivi strategici, la redditivita' e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine.

  7. Le imprese evitano politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 5

    Gruppi

  8. La...

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