Definizione dei corrispettivi ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici, di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 21/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);

il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005;

la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: delibera n. 26/02);

la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

Considerato che:

i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi di cui all'art. 11 della delibera n. 26/02 erano stati definiti in uno scenario di prezzi internazionali dei greggi caratterizzato da quotazioni del Brent di poco superiori ai 20 $/barile; e che la media del mese di gennaio 2006 della quotazione del Brent si e' attestata intorno ai 63 $/barile;

l'art. 15, comma 7, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantita' prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e:

a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;

b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;

l'art. 15, comma 8, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorita' fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;

Ritenuto che:

sia opportuno fissare il valore dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici, tenuto conto sia dell'andamento dei costi della materia prima in Italia e sui mercati internazionali, sia della necessita' di disincentivare l'utilizzo del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico, anche in...

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