DELIBERAZIONE 25 gennaio 2008 - Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell''energia elettrica nei casi di morosita'' dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore. (Deliberazione ARG/elt 4/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 gennaio 2008

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: decreto legislativo n. 196/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 283 (di seguito: decreto ministeriale n. 283/2007;

lo Schema di decreto interministeriale concernente «Criteri e modalita' per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati» previsto ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge n. 266 del 2005 (di seguito: schema di decreto tariffe elettriche agevolate);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/1999 (di seguito: deliberazione n. 200/1999);

la deliberazione dell'autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'autorita' 27 giugno 2007 n. 156/2007, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'autorita' 11 luglio 2007, n. 171/2007;

la deliberazione dell'autorita' 8 agosto 2007, n. 207/2007;

la deliberazione dell'autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/2007;

la deliberazione dell'autorita' 21 dicembre 2007, n. 333/2007, e successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell'autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/2007 (di seguito: deliberazione n. 337/2007);

il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07 «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato» (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007);

il documento per la consultazione 2 agosto 2007, atto n. 35/07 «Orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura» (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);

i documenti per la consultazione 18 gennaio 2007, atto n. 3/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze Domestiche in bassa tensione a partire dal 1° luglio 2007», 21 maggio 2007, n. 22/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze Domestiche in bassa tensione a partire dal 1° luglio 2007 Proposta finale» e 20 dicembre 2007, n. 56/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione».

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'autorita' garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita' dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'autorita' emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995 e l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 attribuiscono all'autorita' il potere di regolare le modalita' di accesso alla rete, nonche' l'erogazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica;

l'art. 2, comma 6, della legge n. 481/1995 attribuisce all'autorita' una funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento ed al Governo nelle materie di propria competenza;

il nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dal 1° luglio 2007, sino al completo recepimento della direttiva, prevede un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non forniti sul mercato libero e alle imprese connesse unicamente in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: servizio di maggior tutela), e un regime di tutela rivolto ai restanti clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di salvaguardia);

ai sensi della legge n. 125/2007, l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attivita' di vendita e che ai sensi della medesima legge, il servizio di maggior tutela e' erogato dall'impresa distributrice attraverso apposite societa' di vendita, mentre il servizio di salvaguardia e' erogato da imprese selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e che dette procedure saranno adottate dal 1° aprile 2008 sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 283/2007 e delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 337/07;

fino alla data di operativita' del servizio di salvaguardia di cui la precedente alinea, la fornitura ai clienti finali ricompresi in tale servizio e' assicurata dalle imprese distributrici o da societa' di vendita collegate a tali imprese;

il nuovo assetto della vendita al dettaglio dell'energia elettrica ha pertanto modificato le funzioni svolte dai soggetti che operano nel settore elettrico in particolare comportando una separazione tra le attivita' svolte:

dall'impresa distributrice, che continua ad erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione (di seguito: servizio di trasporto) a cui compete la sospensione e la riattivazione dei punti di prelievo connessi alla propria rete;

dal soggetto che conclude con il cliente finale il contratto di vendita di energia elettrica, che puo' essere alternativamente il venditore sul mercato libero, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia (di seguito: esercente la vendita), in base al quale garantisce la somministrazione di energia e riceve mandato per la conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto;

tale evoluzione dell'assetto della vendita al dettaglio dell'energia elettrica comporta la necessita' di adeguare l'articolazione dei rapporti e delle responsabilita' tra l'impresa distributrice e l'esercente la vendita, con particolare riferimento:

all'esigenza di tutela del credito dell'esercente la vendita nei confronti del cliente finale nei casi di inadempimento contrattuale operato da quest'ultimo soggetto, assicurando al medesimo esercente la facolta' di sospendere la fornitura dell'energia;

all'esigenza di tutela dei clienti finali esposti al rischio di rimanere privi di un contratto di dispacciamento e trasporto, nel caso di inadempimenti del proprio venditore nei confronti degli esercenti tali servizi.

Considerato, inoltre, che:

con il documento per la consultazione 2 agosto 2007 l'Autorita' ha espresso i propri orientamenti in merito alla regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto nonche' dei servizi di vendita a seguito di criticita' di esecuzione dei contratti di vendita, evidenziando in particolare l'intenzione di:

a) regolare le modalita' con cui il venditore sul mercato libero possa sospendere la fornitura di energia elettrica, a tutela del proprio credito nei confronti del cliente finale inadempiente (di seguito: clienti finali morosi);

b) porre a carico del venditore che intenda avvalersi della facolta' di cui alla lettera a), una serie di adempimenti volti ad assicurare al cliente finale eventualmente inadempiente trasparenza e certezza sia sulle conseguenze che gli potranno derivare dall'inadempimento sia sulle modalita' per porvi rimedio;

c) prevedere che l'esercente la vendita nel richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica al punto di prelievo del cliente finale inadempiente dichiari di aver rispettato le prescrizioni di cui alla precedente lettera b);

d) definire una regolazione specifica per i clienti finali cui, date le proprie caratteristiche, non puo' essere effettuata la sospensione della fornitura (di seguito: clienti non disalimentabili);

e) al fine di identificare i clienti non disalimentabili, prevedere un elenco anche con l'obiettivo di permettere ai venditori di avere a disposizione maggiori elementi per potersi coprire dal rischio creditizio relativo ai clienti finali;

f) definire le modalita' per l'accesso ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia nelle ipotesi in cui sia il venditore a risultare inadempiente nei riguardi della societa' Terna S.p.A. (di seguito: Terna) o dell'impresa distributrice;

un congruo numero di soggetti interessati alla consultazione, seppure nella diversita' di posizioni ed opinioni, ha positivamente valutato gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, ed in particolare:

a) e' stato espresso un generale consenso agli interventi volti ad armonizzare la disciplina relativa alla gestione dei clienti finali morosi tra servizi tutelati e mercato libero;

b) alcune imprese distributrici hanno evidenziato la necessita' che le misure prospettate non comportino per l'impresa stessa la responsabilita' di verificare che il venditore, che richiede la sospensione del cliente finale moroso, abbia adempiuto alle prescrizioni previste dall'autorita';

c) gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti la...

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