DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109

Coming into Force05 Settembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/21/003G0255/CONSOLIDATED/20090805
Enactment Date03 Luglio 2003
Published date21 Agosto 2003
Official Gazette PublicationGU n.193 del 21-08-2003
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, ed in particolare l'articolo 22;

Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni e termini di efficacia

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    1. scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

    2. procedure: le modalita' e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

    3. apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

    4. attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

    5. misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

    6. prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di

      costruzione, in relazione alla complessita' dell'opera da

      realizzare; g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita' dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

    7. PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

    8. PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

    9. POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

    10. costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione dello Stato.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N.81, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106

Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Art 2.

Contenuti minimi

  1. Il PSC e' specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

  2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

    a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

    1) l'indirizzo del cantiere;

    2) la descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di cantiere;

    3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

    b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia' nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

    c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

    d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

    1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;

    2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;

    3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

    e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;

    f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;

    g) le modalita' organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonche' della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

    h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso...

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