IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.".