DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 389 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia

Coming into Force15 Dicembre 1994
Enactment Date18 Aprile 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/18/094G0316/ORIGINAL
Published date18 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 94
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dei beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o

  1. I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

  2. I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunita' europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell'attivita' attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attivita' sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.

  3. Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio...

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