IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 concernente la struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981, recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica
La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'.
Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
Non rientrano nel Sistema unico le attivita' di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente regolamento.
Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attivita' di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale.