DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70 - Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Coming into Force09 Luglio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/06/24/13G00112/ORIGINAL
Enactment Date16 Aprile 2013
Published date24 Giugno 2013
Official Gazette PublicationGU n.146 del 24-06-2013
Titolo I RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 concernente la struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981, recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica

  1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'.

  3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.

  4. Non rientrano nel Sistema unico le attivita' di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.

  5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente regolamento.

  6. Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attivita' di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale.

Art 2.

Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione

  1. E' istituito un «Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato», con il compito di definire gli indirizzi e l'operativita' del Sistema unico. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

  2. Il Comitato, con uno o piu' regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformita' con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.

  3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:

    1. programmazione delle attivita' di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all'articolo 8;

    2. definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalita' di elaborazione dei piani di formazione di cui all'articolo 8, al fine di promuovere la qualita' dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;

    3. coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici;

    4. coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attivita' e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilita' di risorse umane, strumentali e finanziarie;

    5. razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali;

    6. coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole;

    7. organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 14;

    8. definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le universita', con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali.

  4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.

  5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.

Titolo II RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
Art 3.

Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici». Il Piano e' elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici, nonche' sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano e' predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed e' approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.

  2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al...

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