DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2007, n. 108 - Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali

Coming into Force09 Agosto 2007
Published date25 Luglio 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/07/25/007G0122/ORIGINAL
Enactment Date08 Giugno 2007
Official Gazette PublicationGU n.171 del 25-07-2007
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492;

Visto l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Visto l'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge 4 maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalita' operativa relativa agli stessi.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per «legge sull'adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

  2. per «Convenzione», la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

  3. per «adozione internazionale», l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;

  4. per «Commissione», la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale autorita' centrale per l'Italia;

  5. per «autorita' centrali», le autorita' che negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 svolgono i compiti imposti dalla Convenzione medesima in materia di adozione internazionale;

  6. per «enti autorizzati», gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

  7. per «servizi», i servizi sociali degli enti locali, singoli e associati, i servizi socio-sanitari e i servizi sanitari competenti in materia di adozione.

Art 2.

Finalita' e sede della Commissione per le adozioni internazionali

  1. La Commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione e' l'autorita' centrale italiana per le finalita' dell'articolo 6 della Convenzione.

  2. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.

Capo II Presidenza, composizione e compiti della Commissione per le adozioni internazionali
Art 3.

Presidenza

  1. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia.

  2. Il presidente della Commissione, di seguito denominato «presidente», rappresenta la Commissione, ne coordina l'attivita' e vigila sul suo operato.

  3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

Art 4.

Composizione

  1. La Commissione e' composta da:

    1. un vicepresidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato o delle amministrazioni regionali avente analoga specifica esperienza, con i compiti di cui al comma 2;

    2. tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno designato dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e uno dal Ministro per i diritti e le pari opportunita';

    3. un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;

    4. un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

    5. un rappresentante del Ministero dell'interno;

    6. due rappresentanti del Ministero della giustizia;

    7. un rappresentante del Ministero della salute;

    8. un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

    9. un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

    10. quattro rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

    11. tre rappresentanti designati, sulla base di criteri indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle politiche per la famiglia, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari, con eccezione degli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione;

    12. tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia, scelti tra persone di comprovata esperienza nella materia oggetto della legge sull'adozione.

  2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il presidente gli delega; autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Puo' adottare, nei casi di urgenza che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, i provvedimenti di competenza della stessa; tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva.

  3. L'indennita' gia' attribuita al presidente dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' attribuita al vicepresidente in relazione ai compiti a lui spettanti in base al presente regolamento. Agli altri componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia delle Amministrazioni dello Stato.

Art 5.

Nomina e durata in carica dei componenti

  1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei rispettivi Ministri, per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) ed i); della Conferenza unificata per quanto riguarda il rappresentante di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), e delle associazioni familiari a carattere nazionale per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, lettera m).

  2. I rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) sono scelti fra i dirigenti, tratti dai rispettivi ruoli, che per ragione del loro ufficio o servizio hanno acquisito specifica esperienza nel settore dei minori; essi svolgono un ruolo di collegamento e di coordinamento con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad agevolare lo svolgimento dei compiti della Commissione e sono dotati a tale fine dei necessari poteri.

  3. Il vicepresidente e i componenti durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. La durata in carica del vicepresidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina. L'incarico del vicepresidente cessa con la fine di ogni legislatura ove non confermato dal Governo entro sei mesi dalla data di conseguimento della fiducia. Il vicepresidente e i componenti scaduti restano in carica fino alla conferma o alla nomina del successore, nel rispetto delle norme vigenti.

  4. In deroga al comma 3, l'incarico degli esperti di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 4 e' confermato annualmente.

  5. I componenti cessano dalla carica:

  1. per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al presidente;

  2. per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilita' e' accertata e dichiarata dal presidente.

Art 6.

Compiti

  1. La...

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