DECRETO 10 gennaio 2002, n. 38 - Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127

Coming into Force06 Aprile 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/03/22/002G0062/CONSOLIDATED/20180604
Published date22 Marzo 2002
Enactment Date10 Gennaio 2002
Official Gazette PublicationGU n.69 del 22-03-2002
Titolo I PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla richiamata legge n. 697 del 1986, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante norme sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonche' le modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.

  2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000.

  3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  3. per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  4. per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697;

  5. per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;

  6. per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;

  7. per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.

Art 1.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla richiamata legge n. 697 del 1986, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante norme sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonche' le modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.

  2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea.

  3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  3. per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  4. per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697;

  5. per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;

  6. per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;

  7. per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.

Art 2.

Istanza di riconoscimento

  1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.

  2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualita' formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresi' disporre di qualificati docenti delle...

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