DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 445 - Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo

Coming into Force07 Gennaio 1998
Published date23 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/23/097G0476/CONSOLIDATED/20141128
Enactment Date10 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.298 del 23-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta

  1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto ha facolta' di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi. Tale scomputo e' consentito dai versamenti delle ritenute relative alle stesse categorie di reddito.

  2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

  3. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza e' esercitato per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

  4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.

  5. Se l'eccedenza riportata non e' computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non e' presentata, il sostituto di imposta puo' chiederne il rimborso a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se e' richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte...

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