DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430 - Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124

Coming into Force08 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/01/24/001G0031/ORIGINAL
Published date24 Gennaio 2001
Enactment Date13 Dicembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.19 del 24-01-2001
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 apri1e 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

  1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

    1. supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

    2. supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

    3. supplenze temporanee, per ogni altra necessita' di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.

  2. Il presente regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.

  3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'arti-colo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.

  4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purche' abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno trenta giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilita' procedono all'assunzione, ai sensi del citato articolo 587, comma 1.

  5. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.

  6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

    1. per le supplenze annuali il 31 agosto;

    2. per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attivita' didattiche;

    3. per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

  7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attivita', nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attivita' mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Art 2.

Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine "delle attivita' didattiche.

  1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

  2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, puo' rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.

  3. Nei confronti del personale che sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza e' conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

  4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.

Art 3.

Conferimento delle supplenze a livello provinciale

  1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorita' indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:

    1. rilevanza economica del contratto;

    2. sede;

    3. graduatorie preferenziali.

  2. Gli aspiranti hanno facolta', ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorita' di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facolta' puo' essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 2, in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorita' indicato.

  3. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilita' successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

Art 4.

Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

  1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

  2. Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario puo' realizzarsi...

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