DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 399 - Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro

Coming into Force05 Dicembre 1997
Enactment Date16 Luglio 1997
Published date20 Novembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/11/20/097G0431/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.271 del 20-11-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;

Visto il parere espresso nella seduta del 15 settembre 1994 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Scuola di restauro

  1. La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Istituto centrale per il restauro.

  2. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

  3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

  4. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

  5. La direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla scuola.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 109, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Compiti della scuola

  1. La scuola forma e aggiorna nel restauro dei beni culturali mediante corsi a carattere teoricopratico. I corsi sono finalizzati all'insegnamento:

    1. dei principi e delle cause dei processi di deterioramento;

    2. della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;

    3. delle metodologie di indagine diagnostica, di intervento, di controllo e di documentazione;

    4. dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi.

  2. E' restauratore dei beni culturali un operatore professionalmente qualificato capace di una:

    1. analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di conservazione;

    2. abilita' manuale di intervento, coerente con gli insegnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica degli effetti dell'intervento stesso.

Art 3.

Organi della scuola

  1. Sono organi della scuola:

  1. il direttore;

  2. il vice direttore;

  3. il consiglio didattico.

Art 4.

Direttore e vice direttore

  1. Il direttore dell'Istituto e' il direttore della scuola. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

  2. Il vice direttore della scuola e' il direttore del servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977.

  3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

  4. Il vice direttore propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche; vigila, affinche' gli studi si svolgano con regolarita'.

Art 5.

Consiglio didattico

  1. Il consiglio didattico e' presieduto dal direttore ed e' composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.

  2. Il consiglio didattico:

    1. esprime pareri e formula proposte sulle questoni di carattere generale sottoposte dal direttore o dai vice direttori, in particolare sui programmi, piani di studio e modalita' di svolgimento dei corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica;

    2. formula proposte in ordine al numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna area e sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento;

    3. determina le modalita' per il conferimento delle borse di studio; d) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.

  3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonche', in casi di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.

Art 6.

Personale docente

  1. Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente, con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta del direttore dell'Istituto, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

  2. Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalita' attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attivita' lavorativa prestata.

  3. Per particolari materie, per le quali non esistono specifiche competenze nel Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti con le modalita' di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.

  4. La scuola garantisce, nell'ambito delle finalita' e dei compiti istituzionali, la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.

Art 7.

Corsi e materie di insegnamento

  1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.

  2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art 8.

Modalita' di accesso e requisiti per l'ammissione al concorso

  1. Alla scuola si accede mediante concorso pubblico per esami e titoli, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono:

    1. eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;

    2. diploma di istruzione secondaria superiore;

    3. cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di altri Stati, purche' in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cttadini italiani;

    4. idoneita' fisica alle attivita' che il settore di studi prescelto comporta;

    5. non aver riportato condanne penali ne' avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

  3. Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le...

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