LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57 - Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze

Coming into Force19 Febbraio 1992
Enactment Date20 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/04/092G0050/ORIGINAL
Published date04 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1› marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, e' istituita in Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro, di seguito denominata "scuola".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale piu' un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attivita' avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art 3.
  1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate.

Art 4.
  1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che si pronunciano in conformita' ai rispettivi regolamenti, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalita' di accesso alla scuola nonche' i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Ai fini...

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