Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;
Visto il parere espresso nella seduta del 13 febbraio 1995 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
Scuola di restauro
La Scuola di restauro, prevista dalla legge 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Opificio delle pietre dure. Essa ha il compito di formare restauratori secondo le modalita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
La Scuola di restauro e l'Opificio delle pietre dure sono piu' avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio.
La Direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla Scuola.
Art
4.
Soprintendente dell'Opificio e direttore della Scuola
Il soprintendente dell'Opificio stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali, previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
Il direttore della Scuola e' nominato tra i funzionari tecnico - scientifici dal soprintendente dell'Opificio, sentito il consiglio didattico. L'incarico ha durata quadriennale, puo' essere rinnovato e non e' incompatibile con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.
Il direttore della Scuola propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche.
Il direttore della Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un ufficio di segreteria.
Art
7.
Corsi e materie di insegnamento
I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.
Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art
8.
Modalita' di accesso e requisiti per l'ammissione ai concorsi
Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico per esami, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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I requisiti per l'ammissione al concorso sono:
eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;
diploma di istruzione secondaria superiore;
cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di altri Stati, purche' in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani;
idoneita' fisica alle attivita' che il settore di studi prescelto comporta.
Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.
I requisiti devono essere posseduti dal candidato...