DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 294 - Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze

Coming into Force25 Settembre 1997
Enactment Date16 Luglio 1997
Published date10 Settembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/10/097G0326/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.211 del 10-09-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;

Visto il parere espresso nella seduta del 13 febbraio 1995 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Scuola di restauro

  1. La Scuola di restauro, prevista dalla legge 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Opificio delle pietre dure. Essa ha il compito di formare restauratori secondo le modalita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

  2. La Scuola di restauro e l'Opificio delle pietre dure sono piu' avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio.

  3. La Direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla Scuola.

Art 2.

Compiti della Scuola

  1. La Scuola forma e aggiorna nel restauro dei beni culturali mediante corsi a carattere teorico - pratico.

    I corsi sono finalizzati all'insegnamento:

    1. dei principi e delle cause dei processi di deterioramento;

    2. della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;

    3. delle metodologie di indagine diagnostica, di intervento, di controllo e di documentazione;

    4. dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi.

  2. E' restauratore dei beni culturali un operatore professionalmente qualificato capace di una:

    1. analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di conservazione;

    2. abilita' manuale di intervento, coerente con gli insegnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica degli effetti dell'intervento stesso.

Art 3.

Organi della Scuola

  1. Sono organi della Scuola:

  1. il soprintendente dell'Opificio;

  2. il direttore della Scuola;

  3. il consiglio didattico.

Art 4.

Soprintendente dell'Opificio e direttore della Scuola

  1. Il soprintendente dell'Opificio stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali, previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

  2. Il direttore della Scuola e' nominato tra i funzionari tecnico - scientifici dal soprintendente dell'Opificio, sentito il consiglio didattico. L'incarico ha durata quadriennale, puo' essere rinnovato e non e' incompatibile con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.

  3. Il direttore della Scuola propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche.

  4. Il direttore della Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un ufficio di segreteria.

Art 5.

Consiglio didattico

  1. Il consiglio didattico e' presieduto dal soprintendente dell'Opificio ed e' composto dal direttore della Scuola e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.

  2. Il consiglio didattico:

    1. individua annualmente i settori ed il numero dei posti da mettere a concorso e formula proposte sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento;

    2. esprime pareri e formula proposte sui programmi, piani di studio e le modalita' di svolgimento dei corsi; c) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.

  3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni sei mesi nonche', in caso di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del soprintendente dell'Opificio, del direttore della Scuola o di almeno un quinto dei componenti.

  4. Il consiglio didattico puo' riunirsi in commissione ristretta, rappresentativa di tutte le professionalita' presenti all'interno del consiglio stesso, al fine di approfondire singole questioni.

Art 6.

Personale docente

  1. Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del soprintendente dell'Opificio, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

  2. Gli incarichi di docenza, di norma, sono alternati con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.

  3. Per particolari materie, per le quali non esistono o sono insufficienti specifiche competenze all'interno del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti, con le modalita' di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.

  4. Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalita' attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attivita' lavorativa prestata.

  5. La Scuola garantisce, nell'ambito delle finalita' e dei compiti istituzionali, la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.

Art 7.

Corsi e materie di insegnamento

  1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.

  2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art 8.

Modalita' di accesso e requisiti per l'ammissione ai concorsi

  1. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico per esami, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono:

    1. eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;

    2. diploma di istruzione secondaria superiore;

    3. cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di altri Stati, purche' in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani;

    4. idoneita' fisica alle attivita' che il settore di studi prescelto comporta.

  3. Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.

  4. I requisiti devono essere posseduti dal candidato...

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