DECRETO 5 agosto 1999, n. 524 - Regolamento recante norme perla fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro

Coming into Force29 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/14/000G0015/CONSOLIDATED/20060411
Published date14 Gennaio 2000
Enactment Date05 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.10 del 14-01-2000
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 modificato con decreto ministeriale del 15 dicembre 1998, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali del 29 ottobre 1983, n. 298 e del 24 febbraio 1999, n. 45;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni del Dipartimento del tesoro;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente la coniazione e l'emissione delle monete metalliche;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1998, n. 229;

Considerato che occorre adeguare le prescrizioni del citato decreto ministeriale 30 luglio 1983 al nuovo contesto normativo interno e comunitario, procedendo contestualmente al riordino ed alla semplificazione dell'attuale modulo organizzativo e procedurale;

Sentita la Banca centrale europea;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 835024 del 20 luglio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Per la copertura del fabbisogno della circolazione fino al 31 dicembre 2001, la coniazione delle monete di Stato e' autorizzata, ai sensi delle leggi che ne prevedono l'emissione e previa approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, secondo quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea, con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. A partire dal 1° gennaio 1999, la coniazione delle monete metalliche in euro, nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, e previa approvazione, ai fini della immissione in circolazione, della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, e' autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  3. Tali decreti fissano, in conformita' con i relativi provvedimenti della Comunita' europea, le caratteristiche tecnico-artistiche dei singoli tagli, i contingenti di emissione, la data di inizio del corso legale nonche' la data di cessazione dello stesso.

  4. Con successivi provvedimenti il Dipartimento del tesoro fissera' modalita' e procedure, per il periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 2002 per tutte le operazioni inerenti la monetazione.

Art 2.
  1. Con provvedimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabiliti il contingente delle monete di prova, la destinazione di queste ultime, nonche' le modalita' di recupero dei relativi materiali.

Art 3.
  1. Tutte le lavorazioni di monete di cui ai precedenti articoli sono sottoposte alla vigilanza e al controllo di apposita sezione costituita all'interno dell'ufficio dipendente dalla direzione VI del Dipartimento del tesoro. Detto ufficio puo' altresi' intervenire in tutte le operazioni previste dai successivi articoli.

  2. Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri possono essere sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dal Dipartimento del tesoro.

  3. Alla vigilanza e al controllo di cui ai precedenti commi sono altresi' sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato, nonche' ogni altra operazione prevista da speciali norme di legge o regolamentari.

  4. Le operazioni di deformazione sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed i materiali di recupero restano di proprieta' dell 'Istituto stesso.

  5. Per le deformazioni effettuate l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascia alle amministrazioni interessate ricevuta di discarico, vistata dall'ufficio di vigilanza e controllo di cui al primo comma.

Art 4.
  1. I locali in cui sono ubicate le officine per la fabbricazione delle monete e degli altri materiali da produrre sotto vigilanza costituiscono un "Comprensorio" dotato di locali di sicurezza per la custodia dei materiali e dei valori.

  2. I relativi accessi devono essere muniti di porte dotate di piu' serrature a differente congegno.

Art 5.
  1. Il responsabile della sezione cui e' affidata la vigilanza sulle fabbricazioni di cui all'articolo 3, e' nominato con provvedimento del dirigente generale preposto alla direzione VI del Dipartimento del tesoro.

  2. Eventuali ispezioni, autorizzate dal capo dell'ufficio, possono essere effettuate fuori dal normale orario di servizio.

  3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede a mettere a disposizione idonei locali, attrezzature e materiali d'uso per gli interventi del personale dipendente dall'ufficio cui spetta la vigilanza.

Art 6.
  1. L'ufficio di vigilanza e controllo di cui al precedente articolo 3:

  1. riceve e conserva copia delle ordinazioni dei conii per la monetazione e copia del relativo buono di carico del magazzino di serra e vigila sulla conformita' delle scritture per numero e serie dei conii punzonati;

  2. riceve e conserva copia delle ordinazioni del materiale di cui al terzo comma dell'articolo 3, copia del buono di carico del prodotto finito e l'attestato di spedizione dal relativo magazzino spedizioni, accertando la conformita' delle scritture;

  3. vigila sulla regolare tenuta degli inventari delle materie prime;

  4. vigila sulla rilevazione giornaliera delle monete in lavorazione e che i dati siano riportati in appositi registri distinti per taglio;

  5. vigila sulla rilevazione del passaggio a scarto del materiale controllato e della sua distruzione;

  6. provvede al riscontro dei documenti relativi alla consegna e alla spedizione del materiale di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 3, effettuate dal competente magazzino spedizioni;

  7. puo' effettuare controlli e riscontri di scritture nel magazzino di custodia dei materiali di creazione delle fabbricazioni di cui al primo e terzo comma del precedente articolo 3, nonche' a quelle relative al secondo comma del medesimo articolo qualora le coniazioni siano state sottoposte al controllo del suddetto ufficio;

  8. puo' effettuare, durante tutte le fasi di produzione, verifiche ai valori ed ai materiali.

Art 7.
  1. I materiali di creazione per la fabbricazione delle monete sono custoditi in appositi armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito di porta blindata con due serrature di sicurezza a diversi congegni di apertura, le cui chiavi sono tenute una dal magazziniere consegnatario e una dalla direzione della sezione Zecca.

  2. La gestione e la custodia di detti materiali e' affidata ad un funzionario della sezione Zecca che assume la qualifica di magazziniere consegnatario e viene nominato con provvedimento del direttore generale del Tesoro, sentita la sezione Zecca. Detto funzionario risponde ad ogni effetto al direttore generale del Tesoro del regolare espletamento dei compiti ad esso affidati.

  3. Nel magazzino di custodia vengono, in particolare, custoditi i punzoni, le matrici, i cuscinetti e tutto quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresi', custoditi i conii che possono ancora servire per la monetazione.

  4. Nello stesso magazzino di custodia o in altro magazzino egualmente dotato di porta a due serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute come prescritto al primo comma del presente articolo, viene altresi' custodito ogni altro materiale di creazione necessario per la fabbricazione delle altre produzioni sottoposte a controllo, a norma del precedente articolo 3.

  5. Le richieste di allestimento dei suddetti materiali pervengono dalla direzione della sezione Zecca...

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