IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 modificato con decreto ministeriale del 15 dicembre 1998, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali del 29 ottobre 1983, n. 298 e del 24 febbraio 1999, n. 45;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni del Dipartimento del tesoro;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente la coniazione e l'emissione delle monete metalliche;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione del Dipartimento del tesoro;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1998, n. 229;
Considerato che occorre adeguare le prescrizioni del citato decreto ministeriale 30 luglio 1983 al nuovo contesto normativo interno e comunitario, procedendo contestualmente al riordino ed alla semplificazione dell'attuale modulo organizzativo e procedurale;
Sentita la Banca centrale europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 835024 del 20 luglio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
Per la copertura del fabbisogno della circolazione fino al 31 dicembre 2001, la coniazione delle monete di Stato e' autorizzata, ai sensi delle leggi che ne prevedono l'emissione e previa approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, secondo quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea, con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A partire dal 1° gennaio 1999, la coniazione delle monete metalliche in euro, nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, e previa approvazione, ai fini della immissione in circolazione, della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, e' autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tali decreti fissano, in conformita' con i relativi provvedimenti della Comunita' europea, le caratteristiche tecnico-artistiche dei singoli tagli, i contingenti di emissione, la data di inizio del corso legale nonche' la data di cessazione dello stesso.
Con successivi provvedimenti il Dipartimento del tesoro fissera' modalita' e procedure, per il periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 2002 per tutte le operazioni inerenti la monetazione.