DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1994, n. 144 - Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Coming into Force16 Marzo 1994
Published date01 Marzo 1994
Enactment Date25 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/03/01/094G0153/CONSOLIDATED/19941103
Official Gazette PublicationGU n.49 del 01-03-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto in particolare, l'art. 50 del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui al citato art. 50;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale lo schema del presente decreto e' stato trasmesso in data 24 novembre 1993, al fine di acquisirne il parere, che e' stato reso con nota del 26 novembre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

  1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, istituita dall'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, di seguito denominata Agenzia, ha personalita' giuridica, e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed e' sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia ha sede in Roma.

  2. L'Agenzia ha il fine di rappresentare le pubbliche amministrazioni per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettivita' con il minore onere per essa, attenendosi alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, impartite ai sensi degli articoli 50, commi 1, 4 e 5, e 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificati dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

  3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con la indicazione anche di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Dipartimento della funzione pubblica riferisce annualmente al Parlamento sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Comitato direttivo

  1. Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge all'Agenzia. Elegge, fra i suoi componenti, il presidente. Delibera le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi e, valutati i carichi di lavoro, propone, dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica modifiche al contingente di personale di cui all'art. 5 ed alla tabella allegata; delibera le norme ordinamentali interne concernenti...

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