DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 542 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale

Coming into Force18 Marzo 1995
Published date19 Settembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/09/19/094G0577/CONSOLIDATED/20160624
Enactment Date08 Agosto 1994
Official Gazette PublicationGU n.219 del 19-09-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visti i decreti del Ministro della sanita', rispettivamente, in data 29 novembre 1985, 2 agosto 1991 e 3 agosto 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 15 maggio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanita'; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature R.M.) sul territorio nazionale.

  2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero della sanita'.

Art 2.

Determinazione degli "standards"

  1. Gli "standards" di sicurezza ed impiego per le apparecchiature R.M. sono fissati con decreto del Ministro della sanita', sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e aggiornati, con la medesima procedura, in relazione all'evoluzione tecnologica, anche su domanda delle imprese produttrici.

  2. Fino all'emanazione dei predetti decreti gli "standards" sono quelli previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 1991, allegati 1 e 4, e dal relativo aggiornamento di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993, allegati A e B.

Art 3.

Apparecchiature non soggette ad autorizzazione

  1. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, sono individuate le apparecchiature R.M. non soggette ad autorizzazione e ne sono stabiliti i relativi "standards" di sicurezza ed impiego.

  2. Le apparecchiature R.M. "settoriali" - dedicate, cioe', agli arti -, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso.

  3. Le predette apparecchiature...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT