DECRETO 2 agosto 1995, n. 413 - Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit

Coming into Force18 Ottobre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/10/03/095G0450/CONSOLIDATED/20161125
Published date03 Ottobre 1995
Enactment Date02 Agosto 1995
Official Gazette PublicationGU n.231 del 03-10-1995
Titolo I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE
Art 1.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E

DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/19 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualita' ecologica-Ecolabel";

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno

1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e

audit; Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".

Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonche' agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualita' ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui e' stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit

  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato".

  2. Il Comitato e' l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel".

  3. Il Comitato e' altresi' l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".

  4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E

DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualita' ecologica-Ecolabel";

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno

1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese

del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit; Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".

Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonche' agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualita' ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui e' stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: Titolo I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE Art. 1. Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit

  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato".

  2. Il Comitato e' l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel".

  3. Il Comitato e' altresi' l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".

  4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.

Art 2.

Composizione e funzionamento del Comitato

  1. Il Comitato e' composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui:

    1. quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;

    2. due membri designati dal Ministero della sanita';

    3. quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

    4. due membri designati dal Ministero del tesoro.

  2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza. I membri del Comitato, qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del Comitato. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione nel termine di giorni quindici, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono inoltre intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente.

  3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo...

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