IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 476 del 1998;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni
Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonche' i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.
Ai fini del presente regolamento si intende:
per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
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per "Convenzione" la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993;
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per "adozione internazionale" l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione
e della legge sull'adozione;
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per "Commissione", la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale
Autorita' centrale per l'Italia;
per "autorita' centrali" le autorita' dei vari Paesi che curano l'adozione internazionale;
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per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale
istituiti dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
per "servizi", i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.