DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 492 - Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476

Coming into Force11 Gennaio 2000
End of Effective Date08 Agosto 2007
Published date27 Dicembre 1999
Enactment Date01 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/27/099G0564/CONSOLIDATED/20070725
Official Gazette PublicationGU n.302 del 27-12-1999
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 476 del 1998;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonche' i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

  2. per "Convenzione" la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja

    il 29 maggio 1993;

  3. per "adozione internazionale" l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione

    e della legge sull'adozione;

  4. per "Commissione", la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale

    Autorita' centrale per l'Italia;

  5. per "autorita' centrali" le autorita' dei vari Paesi che curano l'adozione internazionale;

  6. per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale

    istituiti dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle

    regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

  7. per "servizi", i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2007, N. 108

Capo II Costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali
Art 2.

Funzioni e compiti della Commissione

  1. La Commissione e' l'Autorita' centrale italiana ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione, ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

  2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento.

  3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresi', ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.

  4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attivita', si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

  5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge sull'adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

  6. L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

  7. La Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione puo' essere effettuata in forma anonima e per finalita' statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

  8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresi', per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo III del presente regolamento.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2007, N. 108

Art 3.

Composizione della Commissione

  1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui all'articolo 38 della legge sull'adozione, e della Conferenza unificata.

  2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina.

  3. I componenti cessano dalla carica:

  1. per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

  2. per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi;

l'impossibilita' e' accertata e dichiarata dal Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2007, N. 108

Art 4.

Modalita' di funzionamento

  1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, della legge sull'adozione.

  2. La Commissione e' convocata dal Presidente a norma dell'articolo 5, o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e richiede l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

  3. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza del presidente o del vice presidente e di un numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto e' sempre palese; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

  4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica di cui all'articolo 6, designato dal presidente.

  5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 puo' disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2007, N. 108

Art 5.

Il presidente della Commissione

  1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera a), della legge sull'adozione ed e' posto in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo del mandato.

  2. Il presidente: a) rappresenta la Commissione;

  1. convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

  2. nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento;

  3. sovrintende all'attivita' della segreteria tecnica di cui all'articolo 6;

  4. delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno dei componenti;

  5. e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, puo' adottare i provvedimenti di

competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano di avere

efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono

ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile

successiva; g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

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