DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252 - Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

Coming into Force02 Settembre 2006
Published date18 Agosto 2006
Enactment Date03 Maggio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/08/18/006G0272/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.191 del 18-08-2006
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto

  1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalita' di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonche' per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.

  2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificita' delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale e' assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.

  3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;

b) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

c) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;

d) soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;

e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;

f) documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonche' su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalita' previste dalla legge;

1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;

2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa;

3) documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5);

4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico;

5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in piu' esemplari su qualsiasi supporto, purche' rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volonta' di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volonta' di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o microfilm;

g) istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificita', sono raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale;

h) responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;

i) produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono altresi' considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.

Art 3.

Archivio nazionale della produzione editoriale

  1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le modalita' stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento soggetto a deposito legale.

Art 4.

Archivi delle produzioni editoriali regionali

  1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.

  3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.

  4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonche' le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.

  5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalita' attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresi' le modalita' di esercizio della tutela.

  6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che...

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