LEGGE 15 aprile 2004, n. 106 - Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

Coming into Force12 Maggio 2004
Enactment Date15 Aprile 2004
Published date27 Aprile 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/04/27/004G0137/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.98 del 27-04-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Oggetto)

  1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.

  2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

  4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).

Art 2.

(Finalita)

  1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:

  1. alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

  2. alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

  3. alla consultazione ed alla disponibilita' dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonche' sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

  4. alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art 3.

(Soggetti obbligati)

  1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

  1. l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

  2. il tipografo, ove manchi l'editore;

  3. il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT