Art
1.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che prevede che con decreto del Ministro della difesa e' adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' ai servizio militare;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, nelle parti riguardanti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare di leva;
Sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunita';
Sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/15552 del 14 marzo 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva ed al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
2.
Idoneita' al servizio militare
Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza.
Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.
Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermita' previste dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio di inidoneita' permanente e' emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermita' croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneita' temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo ed altresi' per le infermita' suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
3.
Accertamento dell'idoneita' al servizio militare
L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali.
Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.
L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Con decreto del direttore generale della sanita' militare sono emanate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei ai servizio militare.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
4.
Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermita'
L'elenco delle imperfezioni e infermita', previsto dall'articolo 2, comma 3, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2000 Il Ministro: Mattarella Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 172
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66