DECRETO 13 gennaio 2004, n. 73 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio

Coming into Force07 Aprile 2004
Published date23 Marzo 2004
Enactment Date13 Gennaio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/03/23/004G0104/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.69 del 23-03-2004
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;

Sentita la Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (Nota n. 774085 del 15 settembre 2003); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Ripartizione stanziamenti

  1. Gli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono percentualmente ripartiti nel modo seguente:

    1. per le finalita' di riorganizzazione della capacita' produttiva del settore, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 65%;

    2. per le finalita' di miglioramento del collegamento fra domanda e offerta, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%;

    3. per le finalita' di rilocalizzazione, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 15%;

    4. per le finalita' di innovazione tecnologica, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%.

  2. Eventuali disponibilita' residue sul singolo stanziamento riservato per ciascuna delle predette finalita', sono redistribuite proporzionalmente alle esigenze che si manifestano per le rimanenti finalita'.

  3. A conclusione dell'istruttoria per la concessione dei contributi, in caso di impossibilita' a soddisfare le richieste pervenute, si operano riduzioni in misura proporzionale all'entita' del contributo spettante a ciascuna impresa con la seguente procedura:

    1. prima fase - e' stabilito un limite massimo di contribuzione pari a euro duemilionicinquecentomila per ciascun soggetto che realizzi un programma di distruzione degli impianti, con la riduzione dei contributi risultanti superiori al predetto limite massimo;

    2. seconda fase - qualora lo stanziamento fosse ancora insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvede a ridurre i contributi nei confronti di tutte le imprese istanti.

  4. In ogni caso, la singola impresa non puo' usufruire di contributi complessivamente superiori a tre milioni di euro.

Art 2.

Riorganizzazione della capacita' produttiva

  1. Ai fini della riorganizzazione del settore, per la presenza nel sistema produttivo di un eccesso di capacita' produttiva, vengono incentivati programmi per la distruzione fisica degli impianti e macchinari che compongono il ciclo di produzione, con la conseguente chiusura del sito produttivo. Per sito produttivo si intende una unita' produttiva idonea a realizzare un ciclo completo di attivita' di fonderia: fusione, colata, formatura, finitura come definiti nell'allegato C.

  2. La misura del contributo fa riferimento al piu' elevato dei due valori previsti dalla Comunicazione della U.E. C (2002) 315 del 7 marzo 2002: «margine di contribuzione a costi fissi» - «valore residuo degli impianti da rottamare», ed e':

    1. del 100% nell'ipotesi di riduzione della capacita' produttiva conseguente a fusione tra imprese o ad accordi tra imprese di fonderia, che prevedano, tra l'altro, adeguata soluzione dei problemi occupazionali. In particolare, la fonderia che acquisisce la produzione dismessa deve dimostrare di aver raggiunto, nella media degli ultimi tre bilanci approvati, valori positivi di ROS. La certificazione deve essere effettuata da parte di una societa' di revisione. Va inoltre dimostrata, con perizia di tecnico esperto del settore, la capacita' di realizzare, con i propri impianti, la produzione della fonderia che cessa l'attivita';

    2. del 60% della sua entita' massima per la sola riduzione di capacita' produttiva.

  3. I predetti valori sono cosi' individuati:

    1. valore attualizzato del margine di contribuzione del rendimento degli impianti nell'ultimo triennio 2000-2002; per la determinazione del margine di contribuzione dell'impresa industriale, si fa riferimento alle sole voci di ricavo e di costo a monte del risultato operativo ad esclusione quindi delle componenti di natura sia finanziaria sia extraoperativa;

    2. valore contabile residuo degli impianti da rottamare, al netto degli ammortamenti effettuati al 31 dicembre 2002.

  4. I valori stessi sono accertati attraverso una istruttoria tecnica svolta da istituzione creditizia specializzata nella valutazione di complessi aziendali ed impianti industriali, con convenzione con il Ministero delle attivita' produttive, a seguito di selezione ad evidenza pubblica. L'onere derivante dalla predetta convenzione e' a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

  5. Le imprese istanti sono altresi' tenute:

    1. ad effettuare una riclassificazione dei bilanci da parte di societa' di revisione, secondo lo schema di cui all'allegato D;

    2. a prevedere, nei programmi di distruzione degli impianti, una adeguata soluzione dei problemi occupazionali conseguenti;

    3. a procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento;

    4. per fruire del 100% del contributo, a presentare un accordo sottoscritto con l'impresa in grado di realizzare la produzione dismessa in cui siano indicati i requisiti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

  6. La distruzione degli impianti produttivi consiste nel taglio delle parti degli impianti indicate nell'allegato C. I costi di tali operazioni sono detratti dal ricavo della cessione del rottame.

  7. Apposite commissioni costituite con decreto del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese procedono alla verifica della distruzione degli impianti produttivi. Per i relativi compensi si fa riferimento al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 1984, e successive modificazioni. Il relativo onere e' a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 12, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

  8. I ricavi ottenuti dalle imprese istanti con la vendita del rottame, al netto dei costi sostenuti per gli interventi riconducibili al taglio alla fiamma e alla demolizione degli impianti, sono conferiti mediante versamento alle entrate di bilancio dello Stato e, comunque, dopo aver percepito l'intero contributo spettante per la rottamazione degli impianti. Non sono detraibili i costi di rimozione e smaltimento di eventuali materiali tossico-nocivi. Non sono riconoscibili costi di personale protratti oltre la data di verifica...

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