DECRETO 27 novembre 1998, n. 435 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione

Coming into Force01 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/17/098G0488/CONSOLIDATED/20110813
Enactment Date27 Novembre 1998
Published date17 Dicembre 1998
Official Gazette PublicationGU n.294 del 17-12-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1 gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facolta' di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalita' di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non e' dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la...

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