IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342;
Visti gli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
Ritenuto di non uniformarsi alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato relativamente ai punti di seguito indicati e per le ragioni rispettivamente specificate: a) previsione all'articolo 4 di un gettone di presenza e del relativo ammontare in assenza di specifiche statuizioni legislative: la fusione delle due preesistenti commissioni in un unico organismo comporta una diminuzione della spesa complessiva, in considerazione della considerevole riduzione del numero dei componenti; la relativa spesa e' imputata sul capitolo 1542, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, gia' utilizzato per le spese inerenti una delle due preesistenti commissioni; b) espunzione al comma 2 dell'articolo 5, in quanto superflua, della previsione secondo cui il parere da parte della commissione, se non espresso nei termini stabiliti, e' da intendersi favorevole: la previsione distinta, dell'approvazione di provvedimenti e della resa di pareri su provvedimenti, discende dalla normativa vigente e qualifica le competenze della commissione sugli atti ad essa sottoposti per legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999, a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti con foglio n. 5 in data 26 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento
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Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale esercita i seguenti compiti:
controllo centrale sulle dotazioni organiche (sui provvedimenti di modifica delle dotazioni organiche) e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari (art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992);
parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita' (art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995);
proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili (art. 89, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 77 del 1995);
parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995);
proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente (art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995);
parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione (art. 87, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 77 del 1995);
approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato (art. 91, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995).
La commissione esercita le sue funzioni con le modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6.