IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma l, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e definizioni
Il presente regolamento disciplina le modalita' di espletamento, da parte delle universita', delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.
Ai sensi del presente regolamento si intendono:
per "Ministero" o "Ministro" il Ministero o il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
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per "universita'" le universita' e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare
titoli di studio con valore legale;
per "rettore" i rettori delle universita' e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.