DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2000, n. 117 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210

Coming into Force27 Maggio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/05/12/000G0162/ORIGINAL
Published date12 Maggio 2000
Enactment Date23 Marzo 2000
Official Gazette PublicationGU n.109 del 12-05-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma l, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di espletamento, da parte delle universita', delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per "Ministero" o "Ministro" il Ministero o il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

  2. per "universita'" le universita' e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare

    titoli di studio con valore legale;

  3. per "rettore" i rettori delle universita' e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Art 2.

Bandi

  1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.

  2. I bandi sono pubblicati dalle universita' e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

  3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

  4. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

  5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.

  6. Il bando puo' inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.

  7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando puo' indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facolta' che ha proposto il bando stesso.

  8. La partecipazione alle valutazioni comparative e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

  9. E' fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.

  10. Un candidato puo' presentare alle universita' complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo e' elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata e' quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato e' escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici e' superato con piu' domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e' valida. Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le universita' trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le universita' a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.

  11. Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' e le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Art 3.

Costituzione delle commissioni giudicatrici

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