DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004, n. 230 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi

Coming into Force21 Settembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/09/06/004G0264/ORIGINAL
Enactment Date02 Agosto 2004
Published date06 Settembre 2004
Official Gazette PublicationGU n.209 del 06-09-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 11 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.

719, ed in particolare l'articolo 15;

Ritenuta la necessita' di aggiornare l'articolo 15 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, allo scopo di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 luglio 2004;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle

attivita' produttive, di concerto con il Ministro della salute; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' di impiego di sostanze alimentari

  1. L'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e' sostituito dal seguente:

Nella preparazione delle bevande analcoliche e' consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresi', con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT