IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, ed in particolare l'articolo 15;
Ritenuta la necessita' di aggiornare l'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, allo scopo di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite analcoliche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro della salute; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' di impiego di sostanze alimentari
L'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e' sostituito dal seguente:
Nella preparazione delle bevande analcoliche e' consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresi', con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una...