DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1958, n. 719 - Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi

Coming into Force08 Agosto 1958
Enactment Date19 Maggio 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/07/24/058U0719/CONSOLIDATED/20141110
Published date24 Luglio 1958
Official Gazette PublicationGU n.178 del 24-07-1958
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

E' approvato il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 maggio 1958 GRONCHI ZOLI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - GAVA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 60. - RELLEVA

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

TITOLO PRIMO DEFINIZIONE E REQUISITI
Art 1

Sono considerate acque gassate:

  1. l'acqua di seltz, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica;

  2. l'acqua di soda, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.

Art 2

Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o piu' delle seguenti sostanze:

  1. succo di frutta;

  2. infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;

  3. essenze naturali;

  4. saccarosio;

  5. acido citrico, acido tartarico.

Il saccarosio puo' essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento.

L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.

Art 3

L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.

1265, e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Sulle confezioni e' consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale.

L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione.

Art 4

Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.

Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.

L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, e' consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino".

E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.

Le bibite di cui al presente articolo debbono avere, per ogni 100 cc., un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.

E' consentita la fabbricazione di bibite analcooliche con residuo secco inferiore a gr. 10 per 100 cc. qualora contengano una percentuale di succo naturale non inferiore a gr. 30 per 100 cc.

Art 4

Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.

Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.

L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, e' consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino".

E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.

Le bibite di cui al presente articolo ... un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.

Art 4

Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione.

Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta.

L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, e' consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino".

E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione.

Le bibite di cui al presente articolo un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230.

(3) 4

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 8, comma 16) che "Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 16-ter) che "Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, prodotte prima della data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data".

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto:

- (con l'art. 17, comma 1) che "Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantita' di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati...

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