DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita', di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole

Coming into Force03 Giugno 2013
Enactment Date12 Febbraio 2013
Published date04 Aprile 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/04/04/13G00068/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.79 del 04-04-2013
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

Visti l'articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di manutenzione e di tutela del territorio;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l'articolo 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell' 8 novembre 2012;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita' della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all'articolo 17, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione";

  2. dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.".

Art 2.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".

Art 3.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione", e le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

  2. al comma 6, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".

Art 4.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".

Art 5.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: "in un determinato periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla data di rilascio";

    2) alla lettera b), le parole: "in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di rilascio";

    3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.";

  2. dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    "1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che puo' essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.";

  3. al comma 2: 1) al punto A):

    1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;";

    1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;";

    1.3) alla lettera c), le parole: "siano costituite sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia" sono sostituite dalle seguenti: "rispettino le condizioni di cui al comma 9";

    1.4) la lettera e) e' soppressa;

    1.5) alla lettera f), le parole: "i veicoli e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "i veicoli o i trasporti"e, al punto 2), le parole: "larghezza 2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "larghezza 2,55 m"; 2) il punto B) e' sostituito dal seguente:

    "B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita' e purche' siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

  4. veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;

  5. autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;

  6. veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

  7. veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;

  8. veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;

  9. veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:

    altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;

  10. veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

  11. veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.

    L'autorizzazione periodica e' rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non e'...

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