DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1999, n. 476 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni

Coming into Force18 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/17/099G0544/ORIGINAL
Enactment Date09 Novembre 1999
Published date17 Dicembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.295 del 17-12-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;

Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, recante metodologia di misura del rumore aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

Vista la sentenza n. 535 del 4 marzo 1999 del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, che annulla l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Limitazioni al traffico aereo notturno

  1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5. - 1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, nei casi di urgenza e necessita', nel termine piu' breve individuato per singoli aeroporti, con provvedimento motivato del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono vietati i movimenti aerei civili negli aeroporti civili e militari, aperti al traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.

  2. Nel periodo notturno indicato al comma 1, deve essere assicurata l'agibilita' dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzati voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli...

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