DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1997, n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

Coming into Force10 Febbraio 1998
Enactment Date11 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/26/098G0027/CONSOLIDATED/19991217
Published date26 Gennaio 1998
Official Gazette PublicationGU n.20 del 26-01-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;

Visto il codice della navigazione emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 settembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto fissa le modalita' per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attivita' aeroportuali come definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Per quanto riguarda gli aeroporti militari aperti al traffico civile, il presente decreto si applica limitatamente al traffico civile.

Art 2.

Violazione delle procedure antirumore

  1. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.

  2. La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio e' assicurata dall'ente o societa' esercente l'aeroporto.

  3. In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, l'esercente dell'aeromobile e' sottoposto, a norma dell'articolo 10, comma 3, della stessa legge, ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila fino ad un massimo di lire ventimilioni.

  4. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma.

  5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attivita' di controllo effettuata, le tipologie ed entita' delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.

Art 3.

Attivita' di abbattimento e contenimento del...

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