IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che demanda ad uno o piu' regolamenti, tra l'altro, l'individuazione di particolari modalita' di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Acquisita l'intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni e finalita'
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Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
"decreto legislativo", il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
"Amministrazione della giustizia", il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonche' l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;
"dirigente responsabile", il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo;
"Autorita'", l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalita' di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.