DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 159 - Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0184)

Coming into Force15 Ottobre 2010
Enactment Date09 Luglio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/09/30/010G0184/CONSOLIDATED/20101007
Published date30 Settembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.229 del 30-09-2010 - Suppl. Ordinario n. 227
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 38, commi 3, lettera c) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato accreditato di cui all'articolo 38, commi 3, lettera c), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attivita' di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa;

  2. «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;

  3. «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

  4. «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

  5. "'SCIA': la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge";

  6. «dichiarazione di conformita'»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa;

  7. «Regolamento SUAP»: regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge;

  8. «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

  9. «sportello unico per le attivita' produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;

  10. «portale»: il sito web, individuato dal Regolamento SUAP, che costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con le amministrazioni interessate;

  11. «accreditamento»: attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia dei requisiti per l'esercizio delle attivita' previste dal presente regolamento. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 7/10/2010, n. 235 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 2.

Agenzie per le imprese

  1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalita' giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attivita' di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

  2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:

    1. salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. organismi di valutazione della conformita' di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;

    2. organismi tecnici gia' abilitati al rilascio di attestazioni di conformita' di opere secondo le vigenti disposizioni;

    3. associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;

    4. centri di assistenza tecnica di cui...

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