DECRETO 22 maggio 1998, n. 212 - Regolamento recante i criteri e le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto

Coming into Force22 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/07/098G0264/ORIGINAL
Enactment Date22 Maggio 1998
Published date07 Luglio 1998
Official Gazette PublicationGU n.156 del 07-07-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita';

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in ordine alla conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, le imprese presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

  2. Per ottenere la conversione delle autorizzazioni le imprese devono dimostrare di disporre di addetti alla guida dei veicoli in qualita' di dipendenti, o di soci per le societa' di persone, le cooperative ed i consorzi, ovvero di collaboratori familiari per le imprese familiari in misura non inferiore al 70 per cento del numero dei veicoli in disponibilita' dell'impresa all'atto della domanda.

  3. La dimostrazione del rapporto che lega i conducenti all'impresa risulta:

  1. per il personale dipendente: da iscrizione nel libro matricola se dipendente direttamente dall'impresa; da altra idonea documentazione se trattasi di lavoro interinale o di personale distaccato, nei casi consentiti dalla legge;

  2. per i soci di societa' di persone: dall'atto costitutivo e dal certificato del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

  3. per i soci di cooperative o consorzi: dall'iscrizione nel libro soci della cooperativa o del consorzio;

  4. per i collaboratori familiari: dall'iscrizione degli stessi agli enti previdenziali.

Art 2.

Autorizzazione all'aumento della capacita' di trasporto

  1. Le imprese che intendono avvalersi della facolta' di aumentare la capacita' di trasporto fino al raddoppio, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85/1998, presentano domanda entro il 31 dicembre 1998 contestualmente alla domanda di cui all'articolo 1, comma 1.

  2. In caso di mancata presentazione della domanda di aumento della capacita' di trasporto nel termine indicato nel comma 1, la domanda stessa e' presentata nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1999 ed il 31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese che intendono modificare la composizione del proprio parco veicolare nell'ambito della massa complessiva ottenibile ai sensi del comma 1, qualora la modifica non fosse precedentemente possibile in base ai singoli titoli autorizzativi in disponibilita' dell'impresa stessa.

  4. L'autorizzazione viene rilasciata per una massa complessiva calcolata con le modalita' indicate all'articolo 7.

Art 3.

Imprese di autotrasporti in conto terzi cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio

  1. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio, che intendono avvalersi della facolta' di includere il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione rilasciata all'impresa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85/1998.

Art 4.

Domanda di conversione delle autorizzazioni

  1. La domanda di conversione delle autorizzazioni, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema allegato, contiene le seguenti indicazioni:

    1. denominazione dell'impresa;

    2. localizzazione della sede unica, o della sede principale e delle sedi secondarie, con indicazione per ciascuna di esse degli estremi di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

    3. elenco dei veicoli comunque adibiti al trasporto di cose per conto di terzi;

    4. elenco delle autorizzazioni possedute e massa autorizzabile con ciascuna di queste;

    5. massa complessiva risultante dalla somma delle masse elencate alla lettera d);

    6. elenco dei veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio eventualmente in disponibilita' dell'impresa, con l'indicazione che gli stessi sono stati acquisiti dall'impresa a seguito di cessione del ramo trasporti dell'impresa cedente;

    7. estremi delle licenze al trasporto di cose in conto proprio di cui erano muniti i veicoli di cui alla lettera f), all'atto della cessione;

    8. numero dei dipendenti dell'impresa cessionaria addetti alla guida e di quelli del ramo d'azienda ceduto, all'atto della cessione;

    9. numero complessivo dei dipendenti dell'impresa addetti alla guida dopo l'acquisizione del ramo trasporti dell'impresa e all'atto di presentazione della domanda di conversione;

    10. somma delle masse dei veicoli muniti di licenza in conto proprio;

    11. elenco dei conducenti abilitati alla guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi ed indicazione del tipo di rapporto che li lega all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 1, con indicazione per ciascuno di questi della relativa posizione assicurativa Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

  2. La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare dell'impresa che i dati contenuti nella domanda sono completi e corrispondenti al vero.

  3. Qualora l'impresa richiedente sia cessionaria del ramo trasporti di un'impresa munita di licenza al trasporto di cose in conto proprio, la domanda dovra' contenere l'impegno a non diminuire il numero dei dipendenti addetti alla guida risultante dalla somma di quelli alle dipendenze, all'atto della cessione, della impresa cessionaria e di quella ceduta sino al 31 dicembre 2000, fatta salva la vigente normativa che disciplina i casi di crisi aziendale.

Art 5.

Documentazione da allegare alla domanda di conversione

  1. Alla domanda di conversione delle autorizzazioni e' allegata la seguente documentazione relativa alle persone addette alla guida:

  1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da modello allegato (se trattasi di conducenti alle dirette dipendenze dell'impresa e inseriti nella struttura di questa; ovvero, nel caso di lavoro interinale o di personale distaccato, altro idoneo documento atto a dimostrare il legittimo utilizzo dello stesso);

  2. estratto del libro soci per i soci di cooperative, consorzi; iscrizione alla C.C.I.A.A. ed atto costitutivo per le societa' di persone, i cui soci siano addetti alla guida dei veicoli;

  3. certificato di iscrizione agli enti previdenziali, per i collaboratori familiari.

Art 6.

Calcolo della capacita' di carico attribuibile all'impresa

  1. Il calcolo della capacita' di carico attribuibile all'impresa avviene secondo le seguenti regole:

  1. qualora l'impresa richiedente abbia nella propria disponibilita' esclusivamente veicoli sui quali insiste un'autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita all'impresa e' data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con ciascuna autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente posseduta dai veicoli in disponibilita' dell'impresa. Tali imprese hanno facolta' di ottenere le autorizzazioni speciali di cui alla lettera b) senza la possibilita' di convertirle nell'autorizzazione globale;

  2. qualora l'impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi della facolta' di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, ovvero di autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonche' di autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT