DECRETO 25 gennaio 2008, n. 39 - Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli

Coming into Force28 Marzo 2008
Enactment Date25 Gennaio 2008
Published date13 Marzo 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/03/13/008G0058/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.62 del 13-03-2008
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ed IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 285/1992 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della strada, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione, di cui alla direttiva 72/306/CEE, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, n. 160, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione degli autoveicoli;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n. 16896 del 23 ottobre 2007; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.

  2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del regolamento si intendono per:

  1. «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;

  2. «fasce di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:

    aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai fini dell'inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;

    bb) Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;

    cc) Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;

    dd) Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;

    ee) Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;

    ff) Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2.

    All'allegato A e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;

  3. «famiglia di tipi di motori», un insieme di tipi di motori individuati in base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato C;

  4. «motore capostipite»...

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