DECRETO 22 novembre 1999, n. 521 - Regolamento recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto, di merci su strada

Coming into Force14 Gennaio 2000
Published date13 Gennaio 2000
Enactment Date22 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/13/099G0013/CONSOLIDATED/20050923
Official Gazette PublicationGU n.9 del 13-01-2000
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, modificato con decreto ministeriale n. 198/1991 e con decreto ministeriale n. 251/1991 contenente le disposizioni concerneni i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Vista la direttiva CE n. 96/26 del 29 aprile 1996 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi;

Vista la legge n. 400 del 23 agosto 1988 per la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;

Ritenuta l'opportunita' di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, nonche' di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle imprese interessate;

Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e ricostituita con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 novembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre

1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 17841/036 del 23 novembre 1999); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

  1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacita' professionale per i trasporti internazionali.

  2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

  3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al precedente comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.

  4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.

  5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO...

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