DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza

Coming into Force15 Dicembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/18/094G0366/CONSOLIDATED/20001121
Published date18 Giugno 1994
Enactment Date18 Aprile 1994
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 94
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 5 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico- professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46; per "camera di commercio", si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art 3.

Denuncia di inizio di attivita' da parte delle imprese

  1. Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attivita' di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, decimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle attivita' stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in...

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