DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2008, n. 140 - Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Coming into Force24 Settembre 2008
End of Effective Date11 Novembre 2013
Enactment Date10 Luglio 2008
Published date09 Settembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/09/09/008G0162/CONSOLIDATED/20130912
Official Gazette PublicationGU n.211 del 09-09-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007 e del 31 marzo 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e definisce le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art 2.

Programmazione

  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

Art 3.

Reclutamento

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale. Il concorso e' indetto con cadenza triennale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli uffici scolastici regionali curano l'organizzazione e lo svolgimento del concorso.

  2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado al 1° settembre dell'anno scolastico in cui si indice il concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta' eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri indicati nel presente comma.

Art 4.

Requisiti di accesso e procedura concorsuale

  1. Partecipa al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:

    1. servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;

    2. laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.

  2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola regione.

  3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.

Art 5.

Procedura di preselezione

  1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in un congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle...

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