DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1999, n. 392 - Regolamento recante disciplina per il funzionamento del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste a norma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19

Coming into Force18 Novembre 1999
End of Effective Date25 Novembre 2003
Enactment Date13 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/03/099G0455/CONSOLIDATED/20031002
Published date03 Novembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.258 del 03-11-1999
Capo I Costituzione del comitato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n 19
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che istituisce a Trieste un Centro di servizi finanziari ed assicurativi;

Vista la decisione della Commissione europea 95/452/CE del 12 aprile 1995 relativa alle misure di aiuto sotto forma di vantaggi fiscali in favore di imprese operanti nel Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, previste dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Ritenuta l'opportunita' di promuovere l'operativita' del predetto Centro di servizi finanziari ed assicurativi in conformita' a quanto stabilito dalla citata legge n. 19 del 1991 e dalla predetta decisione della Commissione europea;

Acquisiti i pareri della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 luglio 1997 e dell'11 gennaio 1999;

Udito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 16 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1

  1. I membri del comitato di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, d'ora in avanti indicata come "legge", sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  2. Con separati decreti e' nominato il presidente del comitato e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle indennita' da corrispondere ai componenti.

  3. Il comitato sovrintende al Centro di servizi finanziari ed assicurativi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge, d'ora in avanti definito "Centro", ed agli uffici in cui esso si articola.

  4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti

  5. In sede di adozione delle norme di organizzazione, funzionamento e gestione il comitato si attiene ai criteri di cui al presente regolamento.

Art 2.
  1. Il comitato sovrintende al Centro dei servizi finanziari ed assicurativi, ne indirizza l'azione di promozione in conformita' alla legge e ne disciplina il funzionamento, amministrandone le entrate e le spese.

    Il comitato, inoltre:

    1. concede e revoca le autorizzazioni ad operare nell'ambito del Centro ai sensi della legge e delle disposizioni emanate dal

      Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

      ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge;

    2. controlla l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalle norme concernenti il Centro;

    3. disciplina i controlli per il monitoraggio dei progetti di investimento nell'ambito del Centro in relazione ai limiti di 65

      miliardi di lire e 3,5 miliardi di ecu di investimenti e di

      prestiti, fissati dall'articolo 3 della decisione della

      Commissione europea del 12 aprile 1995; in particolare, individua

      le misure necessarie ad evitare che le operazioni ammesse ai

      benefici fiscali siano destinate a Paesi diversi da quelli

      dell'Europa centrale e balcanica e dell'ex Unione Sovietica;

    4. predispone e trasmette al Ministero degli affari esteri, per l'inoltro alla Commissione europea, entro il 31 maggio di ciascun

      anno, il rapporto dettagliato dell'attivita' del Centro nell'anno

      civile precedente, previstodall'articolo 5, paragrafo 2, della

      decisione della commissione del 12 aprile 1995; il rapporto

      contiene:

      1) l'elenco delle imprese ammesse ad operare nel Centro;

      2) il numero ed il volume finanziario globale delle operazioni

      realizzate, ripartiti secondo la tipologia delle operazioni

      ammesse ai vantaggi fiscali;

      3) il tasso di interesse medio praticato nel Centro per ogni tipo

      di operazione ai benefici dei vantaggi fiscali;

      4) l'importo globale, ripartito per tipo di imposta, dei vantaggi

      fiscali effettivamente accordati. Il vantaggiofiscale deve essere

      presentato come la differenza tra l'importo di ciascuna imposta

      effettivamente pagatosulle operazioni cui si applica il regime

      speciale e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato secondo il

      regime fiscale normale italiano;

    5. comunica al Ministero degli affari esteri, per l'inoltro alla...

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