IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che istituisce a Trieste un Centro di servizi finanziari ed assicurativi;
Vista la decisione della Commissione europea 95/452/CE del 12 aprile 1995 relativa alle misure di aiuto sotto forma di vantaggi fiscali in favore di imprese operanti nel Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, previste dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Ritenuta l'opportunita' di promuovere l'operativita' del predetto Centro di servizi finanziari ed assicurativi in conformita' a quanto stabilito dalla citata legge n. 19 del 1991 e dalla predetta decisione della Commissione europea;
Acquisiti i pareri della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 luglio 1997 e dell'11 gennaio 1999;
Udito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 16 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1
I membri del comitato di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, d'ora in avanti indicata come "legge", sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con separati decreti e' nominato il presidente del comitato e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle indennita' da corrispondere ai componenti.
Il comitato sovrintende al Centro di servizi finanziari ed assicurativi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge, d'ora in avanti definito "Centro", ed agli uffici in cui esso si articola.
Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti
In sede di adozione delle norme di organizzazione, funzionamento e gestione il comitato si attiene ai criteri di cui al presente regolamento.