LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19 - Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

Coming into Force05 Febbraio 1991
Published date21 Gennaio 1991
Enactment Date09 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/21/091G0033/CONSOLIDATED/20131223
Official Gazette PublicationGU n.17 del 21-01-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunita' economica europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonche' con l'Unione Sovietica, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge.

  2. Il Governo, per concorrere alle finalita' indicate al comma 1, nonche' per valorizzare l'"Iniziativa Pentagonale" di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1› agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunita' di lavoro previste dalla predetta "Iniziativa Pentagonale" alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerente con gli interessi della Comunita' economica europea.

  3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le regioni interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonche' per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e societa' miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonche' alla provincia di Belluno, la regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a promuovere la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto e' autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla societa' stessa.

  2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della societa' finanziaria con l'attivita' della Societa' italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della societa' finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del codice civile.

  3. Alla societa' finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

  4. L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificita' dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

  5. Le partecipazioni e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni.

  6. Gli interventi della societa' finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1, in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10.

  7. Alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria puo' partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo e' elevato al 30 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

  8. Puo' essere istituita, nell'ambito della societa' finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge.

  9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalita' della presente legge, e' istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attivita' di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale e' assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attivita' il Centro puo' avvalersi della collaborazione delle Universita' degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.

  10. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, e' assegnato per le medesime finalita' un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

  11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sara' decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art 2.

1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Fiuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest.

  1. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della societa' finanziaria con l'attivita' della Societa' italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della societa' finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del codice civile. L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.

  2. Alla societa' finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

  3. L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificita' dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

    5. Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti...

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