Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e societa' miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonche' alla provincia di Belluno, la regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a promuovere la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto e' autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla societa' stessa.
Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della societa' finanziaria con l'attivita' della Societa' italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della societa' finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del codice civile.
Alla societa' finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.
L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificita' dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.
Le partecipazioni e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni.
Gli interventi della societa' finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1, in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10.
Alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria puo' partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo e' elevato al 30 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.
Puo' essere istituita, nell'ambito della societa' finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge.
Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalita' della presente legge, e' istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attivita' di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale e' assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attivita' il Centro puo' avvalersi della collaborazione delle Universita' degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.
Per le finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, e' assegnato per le medesime finalita' un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sara' decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.