DECRETO 2 novembre 1998, n. 421 - Regolamento recante disciplina delle modalita' e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Coming into Force22 Dicembre 1998
Published date07 Dicembre 1998
Enactment Date02 Novembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/07/098G0470/CONSOLIDATED/20190629
Official Gazette PublicationGU n.286 del 07-12-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 5, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Statoregioni, sono stabiliti le modalita' e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici;

Vista, altresi', la necessita' di prevedere che le modalita' di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonche' sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte dei citati soggetti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 - serie generale - n. 71, con il quale in attuazione del citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono state stabilite, in via d'urgenza, le modalita' e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, nonche' le modalita' di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ritenuto, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, risulta preordinato a dettare norme di natura regolamentare e deve conseguentemente venire adottato nel rispetto della procedura e delle forme previste dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della citata legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato- regioni in data 19 marzo 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3995 del 23 luglio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalita'.

  2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' gli enti previdenziali elencati nellatabella B allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720,provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti...

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