IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato;
Sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1
Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' corrisposto, anche con modalita' telematiche, mediante:
versamento effettuato con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.