Art
1.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015, nonche' il parere finale espresso nell'adunanza del 22 ottobre 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 18 dicembre 2015 ai sensi del predetto articolo; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina l'attivita' di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso.
Art
2.
Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario
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Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
aver gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il tirocinio di cui al presente decreto puo' essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove e' costituito il consiglio dell'ordine al quale e' iscritto il praticante avvocato.
Art
4.
Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario. Comunicazione al consiglio dell'ordine
L'attivita' di praticantato puo' essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonche' il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, e' indirizzata al capo dell'ufficio e...